Si fa menzione delle novità introdotte dal Decreto Legge 102 del 13 novembre 2013 che modificano il regime della microimpresa con decorrenza dal 1 gennaio 2014:
– fra le attività ammesse al regime si introducono anche i servizi di consulenza e management purché nel limite massimo del 20% rispetto al totale ricavi (la condizione deve esser verificata per ogni trimestre);
-non si considerano le differenze dei cambi nei primi tre trimestri ma l’utile su cambi registrato cumulativamente alla fine dell’anno amministrativo (si ricorda che in precedenza si considerava integralmente solo il ricavo derivante dalle differenze valutarie);
-concorrono alla formazione del reddito imponibile anche gli sconti e abbuoni concessi dai fornitori e quelli concessi ai clienti.
Si precisa che dal 31.12.2012, il regime della microimpresa è il regime naturale per tutte le società di capitale che:
1) conseguono ricavi in misura inferiore ai 65.000 euro;
2) svolgono attività diverse dalla consulenza e management;
3) il capitale sociale non è detenuto dallo Stato o da enti pubblici.