Con decorrenza dal 1 gennaio 2014 e al fine di uniformare la normativa interna con la Direttiva 2011/96/EU riferita al regime mamma-figlia, il Decreto Legge 102 del 13 novembre 2013 ha ridotto il periodo minimo di detenzione della partecipazione al capitale della società “figlia” da 2 anni a 1 anno ai fini dell’applicazione dell’esenzione di imposta (ritenuta alla fonte interna) sui redditi prodotti dai dividendi corrisposti da soggetti romeni a soggetti UE.
Si ricordano le altre condizioni che devono esser soddisfatte, cumulativamente, dai soggetti nazionali e dai soggetti riceventi, al fine dell’applicazione dell’esenzione di ritenuta sui dividendi pagati ai soggetti esteri:
- rivestire una delle forme previste dall’allegato della Direttiva 435/90/CEE del 23.7.1990;
- risiedere ai fini fiscali in uno stato membro dell’Unione Europea, senza esser considerate, ai sensi di una convenzione contro la doppia imposizione sui redditi con uno stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione Europea;
- esser soggetti all’imposta sui redditi o altra imposta simile indicata nell’allagato alla Direttiva e quindi non possono fruire di regimi di esonero o agevoltativi (esempio il regime della microimpresa in Romania);
- la società detentrice della partecipazione deve detenere almeno il 10% del capitale sociale della società che distribuisce i dividendi.