L’Ordinanza di Urgenza n. 111/2013 ha modificato il sistema di iva per cassa con effetto dal 1 gennaio 2014. Le principali novità sono le seguenti:
- il sistema non è più obbligatorio ma bensì opzionale per i soggetti che hanno registrato nell’anno precedente un volume di affari annuale non superiore ai 2.250.000 Lei;
- l’opzione una volta esercitata deve essere obbligatoriamente mantenuta fino alla fine dell’anno fiscale; l’unica eccezione è costituita dal superamento del tetto di 2.250.000 lei durante l’anno;
- l’importante novità riguarda l’esigilibilità dell’Iva “sospesa”: rispetto al precedente impianto normativo che prevedeva l’esibigilità/detraibilità dell’Iva non ancora incassata/pagata obbligatoriamente al termine di 90 giorni dall’emissione della fattura, ora è la norma dispone l’esigibilità/detraibilità dell’imposta solo all’incasso o pagamento della fattura.
E’ inoltre previsto un regime transitorio per i contribuenti che sono stati costretti nel 2013, ad adottare il sistema per cassa: in particolare qualora nel 2013, non sia stato superato il limite di 2.250.000 lei, i contribuenti potranno uscire dal sistema per cassa, depositando una apposita notifica all’ANAF e dal 1° giorno del periodo fiscale successivo potranno applicare il regime normale.