Secondo le disposizioni dell’art. 69 della Legge sulle società commerciali, Legge 31/1990, se viene rilevata una perdita del patrimonio netto, il capitale sociale sottoscritto dovrà essere reintegrato o ridotto prima di poter effettuare qualsiasi distribuzione o distribuzione degli utili.
Inoltre, all’art. 153 indice 24 è specificato quanto segue nel caso di specie ovvero di Perdite che erodono il Capitale sociale:
– Se l’organo amministrativo, rileva che, a seguito di alcune perdite, stabilite dal bilancio annuale approvato a norma di legge, il patrimonio netto della società ha determinato che la differenza tra il totale attivo e il totale dei debiti è diminuita a meno della metà del il valore del capitale sociale sottoscritto, convoca immediatamente l’assemblea generale straordinaria dei Soci per decidere se la società debba essere sciolta.
– l’atto costitutivo si può stabilire che l’assemblea generale straordinaria dei Soci sia convocata anche in caso di riduzione del patrimonio netto meno significativa di quella prevista al par. (1), stabilendo questo livello minimo di attivo netto in riferimento al capitale sociale sottoscritto.
– l’organo amministrativo, presenta all’assemblea generale straordinaria dei Soci riunita secondo il par. (1) una relazione sulla situazione patrimoniale della società, accompagnata da osservazioni dei sindaci o, a seconda dei casi, dei revisori interni. Tale rapporto deve essere presentato alla sede della società almeno una settimana prima della data dell’assemblea generale, al fine di essere consultato da qualsiasi azionista/socio interessato. All’assemblea generale straordinaria dei Soci, il l’organo amministrativo informerà gli azionisti/soci di tutti i fatti rilevanti che si sono verificati dopo che la relazione scritta è stata redatta.
– Se l’assemblea generale straordinaria dei soci non decide sullo scioglimento della società, la società è obbligata a farlo, al più tardi fino alla fine dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state rilevate le perdite e fatte salve le disposizioni di cui all’art. 10, per ridurre il capitale sociale con un importo almeno pari a quello delle perdite che non potevano essere coperte dalle riserve, se le condizioni normative di dissesto patrimoniale ed economico persistono.
– In caso di mancata riunione dell’assemblea generale straordinaria ai sensi del par. (1) o se l’assemblea generale straordinaria non può essere validamente costituita per la deliberazione neppure nella seconda convocazione, la sanzione per la società può esser esizionale.
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