Con Decreto n. 33 pubblicato in data 30.3.2020, il Governo romeno ha precisato le seguenti misure per sostenere le imprese di diritto romeno:
Bonus variabile tra il 5% e il 10% per l’imposta sulle società e l’imposta sul reddito per le microimprese dovuta per il primo trimestre del 2020.
Il bonus è calcolato sull’imposta sul reddito e sull’imposta sul reddito delle microimprese dovute per il primo trimestre 2020 se il contribuente provvede al pagamento entro la scadenza del 25 aprile 2020.
L’importo dei bonus è il seguente:
– 5% per i grandi contribuenti;
– 10% per i contribuenti medi e piccoli (compresi i contribuenti che pagano l’imposta sul reddito delle microimprese).
– 5% per i grandi contribuenti;
– 10% per i contribuenti medi e piccoli (compresi i contribuenti che pagano l’imposta sul reddito delle microimprese).
L’imposta sull’utile e l’imposta sul reddito delle imprese di microimprese sono determinate decurtando il bonus del 5% o del 10%, a seconda dei casi, dall’imposta dovuta.
Questa agevolazione si applica all’imposta sul reddito delle società dovuta sia ai contribuenti che hanno un anno fiscale diverso (se hanno la data di scadenza dal 25 aprile al 25 giugno 2020), sia ai contribuenti che rientrano nella legge n. 170 del 2016 (imposta specifica).
Per i contribuenti soggetti all’imposta sull’utile, il bonus calcolato sarà chiaramente incluso nella dichiarazione dei redditi annuale. Segnaliamo che il bonus non si applica all’imposta sul valore aggiunto ( di fonte UE) e ai contributi dei dipendenti.
Attendiamo eventuali modifiche o chiarimenti ministerriali relativamente a come evidenziare ai fini dichiarativi nella dichiarazione fiscale trimestrale (100) la fruizione del bonus fiscale.
A disposizione per ogni necessità di chiarimento.