La conversione del Decreto Legge 16/2022 modifiche al Codice Fiscale

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Con Legge n. 370/2022 sono state approvate  numerose modifiche, in sede di conversione, al precedente Decreto Legge n. 16/2022 e quindi al Codice Fiscale vigente dal 1.1.2023.

Oltre alle modifiche, sono state approvate alcune proroghe delle scadenze dei provvedimenti emanati.
Esaminiamo nel dettaglio le principali modifiche:
1. Viene chiarita la percentuale di tassazione dei dividendi distribuiti nel 2022, indipendentemente dal fatto che siano pagati o meno, sulla base dei bilanci intermedi redatti nel 2022 nel senso che sono soggetti ad un’aliquota del 5% senza ricalcolo l’imposta in occasione dell’approvazione del bilancio annuale. Ciò significa sostanzialmente che i dividendi distribuiti tramite trimestrali fino al 31 settembre 2022 rimangono tassati all’aliquota del 5%, e i dividendi relativi al 4° trimestre che vengono approvati tramite trimestrali o bilanci annuali nel 2023 sono tassati all’aliquota dell’8%;
2. Il limite di ricavi di 500.000 euro per il regime microimpresa si applica a partire dall’anno amministrativo 2023; quindi per tale esercizio (2023) mantengono il regime microimpresea le imprese che hanno registrato ricavi imponibili nel 2022 entro il tetto di 500.000 euro – 1.000.000 di euro calcolato Tasso BNR dal 31 dicembre 2022. Il mantenimento del regime microimpresa dipende ovviamente anche dal soddisfacimento delle altre condizioni imposte dalla legge: l’assunzione di almeno un dipendente (full time e contratto indeterminato o 12 mesi) e alcune esclusioni nel campo di attività;
3. Si ribadisce che una microimpresa può conseguire al massimo il 20% dei redditi da consulenza e gestione, ad eccezione delle microimprese che prestano servizi di consulenza fiscale Codice CAEN 6920 “Attività di contabilità e controllo finanziario; consulenza in campo fiscale”;

4. Si ribadisce che le imprese operanti nel settore HORECA possono rimanere microimprese indipendentemente dal livello di ricavi registrato e possono svolgere altre attività con l’obbligo di rispettare le seguenti condizioni:
a) non realizzare ricavi di consulenza e amministrazione superiori al 20% dei ricavi totali;
b) non svolgere attività incompatibili con quelle escluse per le microimprese ( redditi da gioco, da intermediazione finanziaria, dallo sfruttamento di minerali);
c) non conseguire  ricavi da altre attività che superano l’equivalente di 500.000 euro;
Se queste società HORECA violano una qualsiasi di queste condizioni, diventano soggette all’imposta sugli utili a partire dal trimestre in cui non soddisfano più la condizione.
5. Per i datori di lavoro edili, viene modificato il metodo di calcolo della percentuale dell’80% del fatturato edilizio sul reddito totale. Tale percentuale è determinata come rapporto tra il reddito totale dell’attività di costruzione realizzata sul territorio della Romania rispetto al reddito totale effettivamente realizzato sul territorio della Romania. In pratica, se ci sono costruttori che realizzano costruzioni fuori dalla Romania e fatturano i ricavi relativi a queste costruzioni dall’estero, questi ricavi dall’estero non vengono presi in considerazione per determinare la percentuale dell’80%. Si ribadisce che il fatturato comprende anche la produzione realizzata ma non fatturata;
6. La procedura di tassazione degli edifici è prorogata fino all’anno 2025 con riferimento ai valori nelle griglie dei notai pubblici in Romania;
7. Cambia anche l’obbligo di dotarsi degli operatori economici che svolgono attività di commercio al dettaglio e all’ingrosso o prestatori di servizi nel senso che devono dotarsi di POS o di altre moderne soluzioni che accettino pagamenti elettronici solo se in possesso di incassi in contanti in un anno con un valore superiore a 50.000 lei. La legge impone questo obbligo solo per le ricevute di cassa ed esclude le ricevute bancarie dal tetto di 50.000 lei.

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.