La presente per informarVi che il 2 dicembre 2020 è stata inviata una riforma di legge al Presidente per modifica e integrazione del Codice Fiscale.
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?idp=18123
La legge entrerà in vigore il 1 gennaio 2021, con le eccezioni da essa previste.
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA’ (CORPORATE TAX)
In sintesi, le società appartenenti allo stesso gruppo potranno consolidare le proprie posizioni utili e perdite e tassare solo l’utile consolidato a livello gruppo.
Pertanto, tramite il consolidato si consentirà il recupero delle perdite fiscali in tempo reale, attraverso compensazione con l’utile realizzato da altre società dello stesso gruppo. Viene sviluppato il concetto di “luogo di amministrazione effettivo” per le persone giuridiche straniere che sono controllati e gestiti in Romania. A tal fine, l’istituzione della residenza fiscale in base al luogo di gestione effettiva sarà ottenuto compilando e presentando un Questionario alle autorità fiscali rumene.
E’ prevista inoltre l’integrale deducibilità delle perdite su crediti (precedentemente il plafond era del 30%).
Altri chiarimenti si riferiscono a: utili reinvestiti; la cessione di titoli (la perdita non è limitata); situazioni in cui le sponsorizzazioni vengono rimborsate nello stesso anno o in anni diversi. concessione del credito fiscale a livello di ammortamento dei registratori di cassa elettronici imposta; recupero di perdite fiscali a seguito di operazioni di riorganizzazione, i documenti giustificativi necessari per l’applicazione dei trattati di annullamento doppia tassazione.
IMPOSTE SUL REDDITO OTTENUTE DALLA ROMANIA DA NON RESIDENTI
Viene allineata la quota relativa all’imposta dovuta in caso di imponibile fiscale ottenuto dalla Romania di soggetti non residenti, ridotta al 10% dal 16%.
Il termine per la presentazione da parte dei contribuenti non residenti della dichiarazione relativa al calcolo e ritenuta alla fonte per ciascun beneficiario di reddito presso l’Agenzia fiscale competente, è stato esteso fino a all’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento (invece del 31 gennaio).