Il Ministero delle Finanze ha pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, l’Ordinanza 85/2022 sulla presentazione dei bilanci annuali per il 2021. Il documento arriva con alcune interessanti novità sul fatturato, ma anche nuovi conti contabili. L’atto normativo è apparso sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 1 febbraio 2022.
Scadenze per la presentazione del bilancio annuale 2021:
Per quanto riguarda i termini per la presentazione del bilancio annuale per l’anno 2021, non ci sono novità. Questi verranno inviati come di consueto, come segue:
– 30 maggio 2022 per le società commerciali (150 giorni dalla fine dell’esercizio); –
2 maggio 2022 per le ONG (120 giorni dalla fine dell’esercizio).
Gli enti presenteranno (in via telematica), a norma di legge, alle unità territoriali del Ministero delle Finanze i bilanci annuali redatti con l’ausilio del programma di assistenza elaborato dal Ministero delle Finanze.
Esclusioni:
Gli enti che non hanno svolto attività dalla costituzione fino alla fine dell’esercizio di riferimento possono non redigere il bilancio annuale, e in sostituzione devono presentare una dichiarazione alle unità territoriali del Ministero delle Finanze sotto la propria responsabilità del soggetto rappresentante l’ente di non aver svolto attività.
Presentazione del bilancio annuale 2021: novità
quali sono le novità rispetto alle informazioni riportate per il 2020, il nuovo atto normativo propone la rendicontazione distinta del fatturato netto corrispondente all’attività principale svolta dagli enti, nonché delle spese relative ai consumi energetici (purtroppo retrodatando di fatto la rendicontazione).
Si propone di iscrivere nel piano dei conti applicabile alle diverse categorie di enti i seguenti conti: 6051 “Spese per consumi energetici”, 6052 “Spese per consumi idrici”, 6461 “Spese per contributi assicurativi per lavoro corrispondente ai dipendenti” e 6462 “Spese per consumi energetici”. il contributo assicurativo per il lavoro corrispondente ad altre persone, rispetto ai dipendenti”.
Per l’esercizio 2021 le società i cui titoli sono stati ammessi alla negoziazione nel corso dell’esercizio 2021 redigono il bilancio individuale annuale sulla base degli IFRS rideterminando le informazioni provenienti dalla contabilità organizzata sulla base del Regolamento Contabile in merito al bilancio individuale annuale e al consolidato bilancio annuale.
A partire dall’esercizio 2022, le società i cui titoli sono stati ammessi alla negoziazione nel corso dell’esercizio 2021 mantengono la contabilità in base alle disposizioni degli IFRS.
Sanzioni per l’omesso o ritardato deposito del Bilancio 2021
La mancata presentazione del bilancio annuale al 31 dicembre è sanzionata secondo quanto previsto dall’art. 42 della Legge n. 82/1991, ripubblicato, con successive modifiche e integrazioni, come segue:
la violazione delle disposizioni in materia di redazione e firma è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 2.000 lei a 3.000 lei;
la violazione della disposizione relativa alla trasmissione entro il termine di legge è sanzionata con la sanzione pecuniaria da 300 lei a 1.000 lei, se il ritardo è compreso tra 1 e 15 giorni lavorativi, con la sanzione da 1.000 lei a 3.000 lei, se il termine è tra 16 e 30 giorni lavorativi, e con una multa da 1.500 lei a 4.500 lei, se il periodo di ritardo supera i 30 giorni lavorativi;
mancata presentazione dei rendiconti finanziari annuali, dei rendiconti finanziari annuali consolidati, dei rendiconti finanziari intermedi e della rendicontazione delle sanzioni contabili da 2.000 lei a 5.000 lei.
presentazione di rendiconti finanziari contenenti dati errati o non correlati, inclusa l’identificazione del relatore – ammenda da 200 lei a 1.000 lei.
inosservanza dell’obbligo di revisione, a norma di legge, del bilancio annuale, del bilancio consolidato annuale, nonché del bilancio intermedio – sanzione da 30.000 lei a 40.000 lei.
Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti