Spit TVA – ultima versione (parte 1a)

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La Legge 275 del 27 dicembre 2017 ha convertito il Decreto 23/2017 e  modificato definitivamente la disciplina relativa allo Split payment (pagamento distinto dell’IVA rispetto all’imponibile) a far data dal 1.1.2018.

La notizia buona è che sono stati limitati i casi “obbligatori” di applicazione del meccanismo ai solo debitori verso l’Erario romeno o alle società in insolvenza, la notizia cattiva è che in ogni caso l’onerosa applicazione dello Split potrebbe interessare molti soggetti considerati i modesti limiti relativi ai debiti statali superati i quali si è automaticamente soggetti al meccanismo.

Soggetti Obbligati (eventuale opzione)

Come anticipato la platea dei soggetti obbligati si è ridotta ai soli:

– contribuenti con debiti fiscali scaduti relativi all’IVA (differenziati nelle categorie: grandi contribuenti con debiti superiori ai 15.000 lei, contribuenti medi con debiti superiori ai 10.000 lei, contribuenti piccoli con debiti superiori ai 5.000 lei);

– contribuenti in insolvenza.

Il regime Split TVA può anche essere adottato per opzione con il beneficio di ridurre l’imposta diretta (micro impresa ovvero ordinaria) del 5%. L’opzione ha effetto e durata per un intero anno solare.

Entrata nel sistema:

L’applicazione del meccanismo è a far data dalla registrazione nell’apposito registro telematico istituito dall’ANAF e consultabile all’indirizzo:

https://www.anaf.ro/RegPlataDefalcataTva

L’iscrizione automatica nel registro avviene  decorsi i seguenti tempi:

– per i contribuenti che al 31.12.2017 avevano superato i limiti di debiti IVA, con data 1.3.2018, qualora non abbiamo provveduto  a regolarizzare il proprio debito entro tale termine;

-per i contribuenti che successivamente al 1.8.2017 superino i limiti sopramenzionati, trascorsi 60 giorni dalla scadenza del debito IVA, qualora non si provveda alla sua regolarizzazione.

Uscita dal sistema

Più complicata è l’uscita dal sistema in quanto è prevista (la radiazione dal registro) solo nel caso in cui siano trascorsi almeno 6 mesi dal pagamento integrale dei debiti per IVA. Di conseguenza, nei 6 mesi di “vigilanza” il contribuente dovrà versare l’imposta regolarmente qualora intenda uscire dal sistema.

 

 

 

 

 

 

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.