Con la pubblicazione del D.L. 79/2017 sono state introdotte alcune modifiche sostanziali al Codice Fiscale (Legge 227/2015) con decorrenza dal 1° gennaio 2018; segnaliamo che le modifiche potrebbero subire ulteriori cambiamenti.
Regime della micro-impresa
Una delle novità più significative è l’aumento del plafond entro il quale le entità si considerano soggette al regime della micro impresa (con tassazione a forfeit sul fatturato e non sull’utile fiscale). In particolare dal 1° gennaio 2018 il limite entro il quale si è micro-impresa è stato innalzato fino a 1.000.000 euro/annuo. Inoltre sono state rimossi gli altri co-requisiti che anteriormente limitavano l’ingrosso nel regime da parte delle entità aventi quale oggetto di attività la consulenza/management e altre attività (bancarie etc).
Di fatto, tutte le società che al 31.12.2017 avranno registrato ricavi inferiori a 1.000.000 euro saranno, senza possibilità di opzione, soggette al regime della micro-impresa.
Imposta sull’utile fiscale (profit)
Il Decreto 79 riduce inoltre dal 16% al 10% l’aliquota applicata all’utile fiscale per le entità soggette al regime ordinario. Per completezza, segnaliamo che non ha subito (finora) modifiche l’aliquota fiscale applicata al reddito da dividendi percepiti che rimane al 5% (era già stata evidenziata, in una precedente informativa, la modifica dell’aliquota applicata ai redditi da lavoro e pensione, dal 1° gennaio, del 10%).
Deduzione degli oneri fiscali
Le novità riguardano anche l’abrogazione del precedente meccanismo di calcolo per la deduzione degli oneri fiscali (rapporto 1 a 3 tra Patrimonio Netto e Debiti finanziari) ora sostituito con un sistema più complesso.
In particolare il nuovo meccanismo di determinare in prima battuta l’eccedenza degli oneri finanziari, EOF, (oneri finanziari – ricavi finanziari); l’eccedenza così calcolata è deducibile entro il plafond di 200.000 euro/annui; l’eventuale somma residua eccedente i 200.000 euro risulta deducibile nella misura del 10% della base di calcolo ottenuta dalla seguente formula:
Base di deduzione del 10%= Ricavi totali – costi totali – ricavi non imponibili + imposta ordinaria + EOF + ammortamenti deducibili.
L’onere finanziario non dedotto nell’anno potrà esser riportato negli anni successivi.
Il tema particolarmente complicato sarà oggetto di successivi approfondimenti.
CM