La legge di conversione 132/2018 introduce nuove modifiche al codice della strada relativamente alla circolazione di veicoli immatricolati all’estero.
Cosa prevede la nuova normativa
La nuova normativa vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di poter circolare con un veicolo di proprietà immatricolato all’estero. Alla violazione delle disposizioni di legge si applica una sanzione amministrativa va da euro 712 a euro 2.848 e l’immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Per non incorrere in un’ulteriore sanzione, il proprietario ha 180 giorni, a decorrere dalla data della violazione, per poter immatricolare il veicolo o per richiedere il rilascio dei fogli di via per condurlo oltre i confini nazionali.
Casi di esonero
Inoltre la legge prevede una deroga per i seguenti casi in cui il veicolo risulta:
a) concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva;
b) concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva.
In tali casi è obbligatorio conservare a bordo del veicolo un documento sottoscritto dall’intestatario e recante data certa dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente. L’art 132 codice delle strada dispone che tutti i veicoli immatricolati all’estero sono ammessi a circolare in Italia al massimo per 1 anno, dunque tale documento, ai fini dell’applicazione della normativa sul divieto di circolazione dei veicoli con targa estera, ha validità di 1 anno.