Giro di vite sulle norme anti-dumping all’interno dell’Ue. Si ferma a 12 mesi la durata massima del distacco transnazionale, allungabile di altri sei mesi. Durante questo periodo, al lavoratore vanno versati i contributi nel suo paese d’origine; mentre la paga (la disciplina retributiva) è quella del paese ospitante. A stabilirlo la direttiva approvata in via definitiva dal parlamento Ue il 29 maggio 2018. La parola passa ai singoli paesi che, dopo l’entrata in vigore della direttiva, avranno due anni per recepire le norme.
Distacco trasnazionale UE: nuovi limiti 2018 , e una riforma necessaria. Le differenze nel costo del lavoro nei vari paesi Ue hanno favorito il lavoro distaccato ma hanno anche portato a una crescita di pratiche fraudolente, con il risultato di porre in essere situazioni di sfruttamento dei lavoratori distaccati con l’ulteriore conseguenza negativa di una concorrenza sleale alle imprese locali.
Le novità. Punto cruciale della riforma è assicurare che i lavoratori distaccati siano trattati secondo le stesse regole con cui sono trattati i lavoratori locali. Le regole locali sono stabilite a seconda dei casi da accordi di categoria o da leggi nazionali. In base alle nuove norme, il datore di lavoro deve farsi carico delle spese di viaggio, amministrative e di alloggio anziché trattenerle dallo stipendio del lavoratore. Il lavoro distaccato può durare fino a un massimo di 12 mesi con possibilità di estendere la permanenza di ulteriori sei mesi e, una volta superato il periodo massimo, si applicano le regole del paese in cui si svolge la prestazione di lavoro. Le agenzie di lavoro temporaneo devono garantire ai lavoratori distaccati le stesse condizioni che si applicano ai lavoratori temporanei assunti nel paese dove viene prestato il lavoro. Le nuove regole si applicano anche al settore dei trasporti, una volta entrata in vigore la normativa settoriale.
Le regole vigenti. La riforma aggiornerà le vigenti regole che si rifanno alla direttiva Ue del 1996 e stabiliscono una serie di condizioni minime per la protezione di cui beneficiano i lavoratori distaccati (tariffe minime, durata massima ecc.).