Da Italia Oggi del 7.6.2019 un interessante conclusione della Cassazione sul tema del riciclaggio commesso all’estero:
“In caso di commissione all’estero del reato presupposto al riciclaggio, la rilevanza penale del fatto deve essere accertata sia dal giudice straniero che da quello italiano secondo i rispettivi ordinamenti. A decidere in tal senso la sez. penale della Cassazione con la sentenza n. 23190/2019. La controversia nasce a seguito dell’impugnazione da parte della procura della Repubblica della decisione del tribunale del riesame di annullamento del decreto di sequestro per il reato di riciclaggio ex art. 648-bis del codice penale, relativo a somme di denaro fatte rifluire da società spagnole riconducibili all’imputato e investite in un’azienda italiana. Anche in Spagna era sorta la contestazione, ma il giudizio amministrativo e penale sulla presunta illiceità dell’operazione si era concluso con l’assoluzione dell’imprenditore e con la conseguente dichiarazione di regolarità della stessa. Secondo il procuratore, essendo la condotta presupposta al riciclaggio commessa in territorio estero, è onere del giudice italiano procedere autonomamente ad una nuova valutazione del fatto, già giudicato dall’autorità giudiziaria straniera, giungendo ad una sorta di revisione di fatto delle decisioni definitive del giudice estero. Il collegio di legittimità non ha ritenuto condivisibile tale tesi perché, non solo, il fatto ritenuto presupposto del delitto di riciclaggio deve rivestire carattere penale nel Paese estero ma il giudice italiano deve verificare la contestuale rilevanza penale del medesimo fatto anche secondo l’ordinamento italiano. In questo caso «il giudice nazionale ben può assumere il fatto (ritenuto illecito in entrambi gli ordinamenti) come presupposto del delitto di cui all’art. 648 bis cod. pen (…) dovendo, per contro, prendere in considerazione le sentenze assolutorie pronunciate nel paese straniero». I giudici di legittimità anche confermato la correttezza della decisione del riesame anche sotto un ulteriore aspetto, perché all’imputato non era possibile contestare il reato di riciclaggio essendo questi «compartecipe del delitto presupposto e stante la clausola di riserva di cui al primo comma dell’art. 648 bis cod. pen.». Al più sarebbe stato configurabile una responsabilità per il delitto di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 cp, ma limitatamente ai fatti commessi dopo l’entrata in vigore della legge 186 del 15 dicembre 2014.”