L’imposta sul valore aggiunto secondo normativa romena nazionale e direttiva 112/2016 prevede generalmente che l’obbligo di liquidazione e versamento sia dovuto nel paese dove ha sede il domicilio del beneficiario del servizio (se operatore economico). L’eccezione è tuttavia costituita da diversi e specifici casi tra i quali i servizi riferiti agli immobili.
Infatti nel caso di specie l’imposta è rilevante territorialmente nel paese dove è situato il bene. Questo comporta attente valutazioni nel caso di appalti edili etc. L’articolo riportato va ben oltre ai classici servizi e prevede l’estensione dell’obbligo anche a servizi che tradizionalmente non erano contemplati.
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