Con la presente per informarVi che è stato approvato e pubblicato, nella G.U. 716/15.07.2022, il Decreto legge n. 16/2022 per la modifica e il completamento della Legge 227/2015, Codice Fiscale, l’abrogazione di alcuni atti normativi e altre misure fiscali. Questo Decreto introduce le modifiche più importanti al Codice Fiscale degli ultimi anni.
Di seguito, riportiamo solo alcune delle modifiche più importanti, incluso il termine di decorrenza:
Entro 3 giorni dalla data di pubblicazione del Decreto:
– E’ stato modificato ilmetodo di calcolo della quota di fatturato effettivamente realizzata dall’attività di costruzioni nel fatturato totale nonché il calcolo della quota di fatturato delle attività specifico per il settore agricolo e dell’industria alimentare.
– Gli assegni percepiti per la cura dei pazienti con patologie oncologiche diventano non imponibili.
A partire con i redditi di agosto: si riduce il tetto alle agevolazioni sui salari (decontribuzioni) concesse nel settore dell’edilizia, dell’agricoltura e dell’industria alimentare, da 30.000 lei al mese a 10.000 lei al mese. Per la parte del reddito lordo mensile che supera 10.000 lei, le agevolazioni non si applicano.
Dal 1 agosto 2022: – Per i redditi da gioco pagati a partire dal 1 agosto 2022, la tassazione si effettua alla fonte applicando un nuovo sistema di scaglioni.
Dal 1 gennaio 2023:
– è abrogata la legge 170/2016 sull’imposta specifica per determinate attività;
– Microimprese: sono apportate le seguenti modifiche :
1. Esclusione dal regime microimprese delle società di consulenza e amministrazione (management);
2. obbligo di assunzione di almeno 1 dipendente per le microimprese;
3. Riduzione della soglia di fatturato (non IVA) ad un massimo di 500.000 euro annui per poter applicare il regime;
4. Introduzione della limitazione di partecipare, da parte di un singolo socio, ad un massimo di tre società microimprese con una quota non inferiore al 25% (il superamento del numero massimo di partecipazioni in società microimprese determina l’obbligo di tutte le società partecipate di aderire al regime ordinario con imposta al 16% sull’utile fiscale);
5. Quota unica per le microimprese, dell’1%.
Di conseguenza se una delle nuove condizioni così come modificata non è rispettata, la società in regime di microimpresa diviene soggetta all’imposta ordinaria e alle regole fiscali sulla deducibilità dei costi.
– Imposta sui Dividendi: L’imposta sui dividendi aumenta dal 5% all’8%.
Le molte modifiche saranno oggetto nei prossimi mesi di analisi e ovviamente raccomandiamo di valutare per il 2023 l’impatto delle nuove norme.