Decreto legge n. 115/2023 e le nuove modifiche fiscali dal 1.1.2024 (III parte)

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Il Decreto legge n. 115/2023 pubblicato in data 15 dicembre 2023 modifica notevolmente il Codice Fiscale, e queste modifiche al Codice Fiscale entrano in vigore dal 1 gennaio 2024.

In questa terza parte, analizziamo le modifiche fiscali apportate all’imposta sui salari e redditi delle persone fisiche:
1. Per le persone che esercitano attività autonome o esercitano la libera professione, le spese di sponsorizzazione e patronato diventano spese interamente
non deducibili e non riducono l’imposta sul reddito. A partire dal 1° gennaio 2024, solo le spese per le borse di studio sono deducibili dall’imposta sul reddito del professionista o autonomo nella percentuale del 5% di una base di calcolo. Base di calcolo = reddito lordo – spese deducibili diverse dalle borse di studio private e dalle spese di rappresentanza.
2. Le spese deducibili sono ridotte da 400 euro a 100 euro che rappresentano le spese con abbonamenti e pagamenti per l’accesso a sale di sport.
3. Nuove regole si applicano alla tassazione dei redditi derivanti dal trasferimento d’uso (esempio la locazione di un immobile) a una persona giuridica o qualsiasi entità che ha l’obbligo di tenere la contabilità. In questa situazione, l’obbligo di trattenere l’imposta spetta dal 1 gennaio 2024 al pagatore persona giuridica del reddito che quindi dovrà trattenere al pagamento una ritenuta d’acconto, liquidare e dichiarare l’imposta trattenuta, simile all’attuale procedura di pagamento del leasing.
È prevista anche la concessione di una quota forfetaria di detrazione dal reddito per spese pari al 20% del reddito lordo dal trasferimento dell’uso dei beni e l’aliquota fiscale è pari al 10% del reddito netto.
L’imposta trattenuta, dal pagatore affittuario dell’immobile o del bene di proprietà di una persona fisica, sul reddito viene quindi dichiarata e pagata dal contribuente al bilancio dello Stato fino al il 25 del mese successivo, data entro la quale l’imposta viene pagata.
4. Quando l’affittuario è una persona fisica che non ha l’obbligo di gestire la contabilità, l’imposta non viene trattenuta al momento del pagamento e il proprietario conserva l’obbligo di depositare e dichiarare il reddito come in precedenza. Anche in questa situazione viene concessa una detrazione forfettaria dal reddito per le spese percentuale del 20%.
5. Nella situazione in cui un contribuente esercita attività/professioni indipendenti e registra una perdita, questa può essere riportata nei prossimi 5 anni fiscali
consecutivi. Il riporto delle perdite è limitato a un massimo del 70% dell’utile netto annualmente sulla stessa categoria di reddito. Questa procedura vale anche per
perdite generate da attività agricole, silvicoltura, piscicoltura o redditi da diritti di proprietà intellettuale, quando tutte queste attività sono tassate sistema reale.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.