Split TVA – ultima versione (3a parte)

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Concludendo l’esposizione relativa al nuovo meccanismo dello Split ricordiamo che la Legge concede il termine massimo di 30 giorni per trasferire la somma relativa all’IVA al conto corrente vincolato nel caso dei pagamenti:

– in contanti/carte di credito;

– da soggetti non obbligati all’adozione dello Split (es. persone fisiche, non residenti o non registrati ai fini IVA);

– pagamenti effettuati prima dell’entrata in vigore dell’obbligo ma ricevuti  successivamente.

Ricordiamo che la normativa impone rigidamente ai soggetti che applicano lo Split di non utilizzare in nessun modo le somme del conto corrente vincolato se non per i pagamenti dell’imposta stessa verso altri soggetti; ogni trasferimento dal conto corrente vincolato di somme al conto ordinario dovrà essere motivato in sede di controllo.

Nel caso di errore nel pagamento da parte del cliente che non ha distinto il flusso dell’imponibile da quello relativo all’imposta, il soggetto pagatore non sarà sanzionato solo se il fornitore avrà proceduto entro 30 giorni (legittimamente in questo caso) al trasferimento della somma relativa all’imposta nel conto vincolato.

In caso contrario le sanzioni a carico del cliente sono del 0,06/giorno dell’imposta non correttamente versata nel conto vincolato del fornitore.

Raccomandiamo ai soggetti che adottano lo Split di comunicare tempestivamente le coordinate del conto corrente vincolato ai propri clienti.

Vista la tematica particolarmente complessa, segnaliamo che le informative che per la loro struttura sono sintetiche non sostituiscono in ogni caso una verifica approfondita del singolo caso. Raccomandiamo quindi per ogni necessità di informare lo Studio, tempestivamente, per poter procedere al monitoraggio del meccanismo per tempo.

 

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.