Recentemente le Autorità Fiscali europee hanno deciso di intensificare i controlli a carico dei cittadini espatriati all’estero; questo al fine di verificare l’effettività della residenza estera. Il tema è quindi relativo al risparmio di imposta artificiosamente conseguito per effetto di residenze estere fittizie.
Per questo motivo è indispensabile conoscere la disciplina fiscale relativa alla residenza e affidarsi ad un esperto consulente fiscale. Nel nostro blog sarà discussa principalmente la posizione della Romania e dell’Italia.
Alcuni cenni sulla residenza fiscale:
Per quasi tutti i paesi OCSE l’obbligazione a concorrere alle spese pubbliche è associata al concetto di residenza fiscale (in altri paesi quali gli USA è preminente il concetto di cittadinanza al fine della valutazione dell’obbligo fiscale).
La residenza fiscale comprende i concetti sia di residenza fisica (dimora abituale) sia di domicilio fiscale (centro di interessi preminente); ulteriormente, nella legislazione italiana vige la presunzione legale assoluta che attribuisce la residenza fiscale al contribuente iscritto all’anagrafe del comune di residenza. Di conseguenza, fin tanto che il contribuente italiano non ha ottenuto la cancellazione dell’anagrafe comunale della popolazione residente e si è iscritto al registro AIRE (anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero), egli risulta a tutti gli effetti e senza possibilità di prova contraria destinatario dell’obbligazione fiscale per lo Stato italiano. Quindi conditio sine qua non per poter risolvere i legami fiscali con lo Stato di nascita è di provvedere alla cancellazione dalla lista anagrafica del proprio comune. Tale prima condizione è necessaria, ma non sufficiente per garantirsi sogni tranquilli.
Convenzioni internazionali e residenza fiscale
In molti casi, il contribuente svolge la propria attività economica nel paese A (forse è amministratore e socio di società) ma mantiene parte o integralmente gli affetti e interessi economici nel paese B (famiglia o semplicemente figli, appartamento di proprietà etc). Questa comune situazione si riverbera nel suo status di contribuente potenzialmente attratto sia dalla legislazione fiscale del paese A che di quello B.
In tali situazioni, da evitare con una adeguata pianificazione fiscale, subentra la lettura e l’interpretazione della Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale firmata tra i due paesi. Nel modello OCSE, maggiormente diffuso per i paesi UE, sono previsti specifici articoli e meccanismi per individuare corretta residenza fiscale dei contribuenti. Qualora gli elementi presi in esame per l’individuazione della residenza fiscale siano di egual valore, la Convenzione prevede la risoluzione definitiva per il tramite del giudizio di un arbitrato tra i paesi contendenti.
Vista la complessità del tema, è opportuno prima di incorrere in rischi fiscali e sanzioni, premurarsi di approfondire i singoli e specifici casi personali.
Rimaniamo a disposizione per ogni necessità.