Documenti giustificativi e deducibilità dei costi

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La presente per ricordare un aspetto particolarmente delicato della deducibilità dei costi per i servizi. Il Codice Fiscale romeno, legge  227 del 2015, prevede l’obbligo sia in tema di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto, all’art. 281, comma 7 precisamente, sia in tema di deducibilità del costo, di acquisire la documentazione che certifica l’effettività del servizio ovvero il rapporto di servizio reso.

Quindi oltre al contratto firmato dalle due parti, cliente e fornitore, alla fattura del servizio, il contribuente deve obbligatoriamente richiedere e conservare il rapporto dei servizi effettuati (con indicazione descrittiva di quanto è stato fatto, tempo impiegato, data del servizio, tariffa concordata etc.).

In tema di documenti giustificativi e deducibilità dei costi, la stessa Corte di Cassazione e Giustizia ha sentenziato, in conformità con le disposizioni dell’art. 145, comma 3, lett. a) e comma 8 del Codice fiscale, che per ammettere la deducibilità fiscale dei costi di servizi, management e consulenza è necessario documentare la realizzazione effettiva del servizio erogato; la  Corte ha temperato l’onere a carico del contribuente ammettendo ogni documento dal quale possa risultare la prova dell’effettività del servizio: studio di fattibilità, processo di ricevimento del servizio, corrispondenza relativa all’esecuzione del servizio etc.

 

In conclusione, non è sufficienete acquisire unicamente il contratto e la fattura per la registrazione contabile del servizio reso; la legge infatti impone a carico del contribuente di documentare con rapporti, relazioni firmate dal fornitore l’effettività della prestazione eseguita a pena della deducibilità del costo stesso.

A disposizione per ogni chiarimento.
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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.