Finalmente è stato aggiornata la normativa in tema di iscrizione del cittadino italiano al registro AIRE; in particolare a seguito della conversione del decreto “Brexit”, legge 41/2019, è stata stabilita la sostazionale equiparazione della data di iscrizione all’AIRE sia nel caso di richiesta inoltrata all’Ambasciata sia nel caso del percorso tramite il comune di residenza in Italia. Un Fisco più semplice per l’italiano all’estero!
La normativa italiana prevede quale presunzione assoluta in base all’art. 2, comma 2 TUIR che sono considerate residenti le persone fisiche le quali per la maggior parte dell’anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) anche non continuativi, rientrano in una delle seguenti ipotesi:
– soggetti iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo di imposta;
L’iscrizione all’AIRE è quindi un condizione sine qua non per poter esser considerati non residenti fiscalmente in Italia.
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