La normativa Iva di emanazione comunitaria prevede come regola generale per la possibilità di beneficiare dell’esenzione o non imponibilità della cessione intracomunitaria qualora oltre alla prova dell’effettivo trasporto all’estero vi sia anche il titolo oneroso.
Ora con la nuova modifica alla Direttiva IVA apportata dal regolamento 2018/1912 anche le cessioni con effetto differito nel tempo possono godere dell’assimilazione alle cessioni intracomunitarie tramite l’ingresso in un regime sospensivo definito come “call off stock” . La modifica che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020 non è stata recepita in tutti i paesi dell’Unione che di conseguenza dovranno rapidamente adeguarsi creando non pochi problemi ai soggetti IVA nel determinare per singoli paesi l’applicabilità della normativa UE.
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