La ripresa erariale fondata sostanzialmente sul presunto trasferimento fittizio di residenza all’estero può esser sconfessata laddove il contribuente dimostri con disparati elementi di valutazione, l’effettività dello svolgimento della propria attività all’estero. Questa sinteticamente la pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Milano con sentenza 828/02/2020 depositata il 25 maggio scorso.
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