Il Comitato Nazionale per le Situazioni di Emergenza ha adottato la Decisione n. 24 del 14.05.2020 approvando e stabilendo lo stato di allerta a livello nazionale e le misure di prevenzione e controllo delle infezioni, nel contesto della situazione reperti epidemiologici del virus SARS-VOC-2.
Pertanto, a partire dal 15.05.2020, lo stato di allerta è dichiarato a livello nazionale, per un periodo di 30 giorni.
Secondo l’allegato fornito nella decisione 24/2020 le principali misure per la prevenzione e il controllo delle infezioni applicabili durante lo stato di allerta, sono:
– A partire dal 15.05.2020, negli spazi commerciali, i mezzi di trasporto pubblico, nel luogo di lavoro e in altri spazi chiusi viene stabilito l’obbligo di indossare una mascherina di protezione medica;
-Le istituzioni e le autorità pubbliche, nonché gli operatori economici pubblici e privati, hanno l’obbligo di organizzare l’attività, in modo che il lavoro venga svolto dalla casa dei dipendenti e in caso contrario di assumere misure per:
a) assicurare il monitoraggio epidemiologico dei dipendenti e collaboratori consistente nel controllo della temperatura del proprio personale e dei visitatori,
nei punti di controllo-accesso nei locali (con impedimento dell’accesso alle persone aventi temperature superiori ai 37,3°);
b) disinfezione obbligatoria delle mani prima di entrare negli spazi di lavoro;
c) rispetto delle regole relative all’attività negli uffici con spazi comuni (spazio aperto) e a
norme sul funzionamento delle unità d’alloggio concesse in regime provvisorio;
d) modulazione del programma di lavoro, per soggetti con un numero di oltre 50 dipendenti, in modo che
l’inizio, rispettivamente la fine del programma di lavoro sia eseguita a intervalli di almeno 1 ora, per un turno minimo di 3 ore, in tranche di almeno il 20% del personale.
– Istituzioni pubbliche e operatori economici che svolgono attività commerciali / lavorative con il pubblico comporta l’accesso delle persone all’interno degli edifici, adottare misure per organizzare l’attività, come segue:
a) l’accesso deve essere organizzato in modo da garantire una superficie minima di 4 mq per ciascuno cliente / persona e una distanza minima di 2 m tra due persone vicine;
b) non consentire l’accesso a persone la cui temperatura corporea, misurata all’ingresso dei locali, superi 37,30C;
c) garantire la disinfezione delle superfici esposte ed evitare l’agglomerazione di persone, in particolare nelle aree delle casse registratori di cassa / contatori.
(1) È vietato l’ingresso nel territorio della Romania, attraverso i valichi di frontiera, dei cittadini stranieri e apolidi.
(2) Sono esenti dalle disposizioni del par. 1 i seguenti cittadini stranieri:
– familiari di cittadini rumeni;
– familiari di cittadini di altri Stati membri dell’UE. o dello Spazio economico europeo o ai cittadini della Confederazione Svizzera, residente in Romania;
– persone in possesso di un visto per soggiorno di lunga durata, di un permesso di soggiorno o di un documento equivalente al permesso
rilasciato dalle autorità o un documento equivalente a loro rilasciato dalle autorità di altri stati, UE;
– persone che viaggiano nell’interesse professionale, comprovate da un visto, permesso di soggiorno o altro documento
equivalente;
– personale diplomatico o consolare, personale di organizzazioni internazionali, personale militare o personale
che può fornire aiuti umanitari;
-i passeggeri in transito, compresi quelli rimpatriati a seguito della concessione della protezione consolare;
– passeggeri che viaggiano per motivi imperativi;
– persone bisognose di protezione internazionale o per altri motivi umanitari.
(1) È istituito, a partire dal 15.05.2020, per tutte le persone che vengono in Romania dall’estero,
la misura della quarantena / dell’isolamento a casa insieme alla famiglia / ai parenti con cui vivono insieme, e
per coloro che non hanno la possibilità di soddisfare le condizioni per la misura o la richiesta di cui sopra
questo per non esporre la sua famiglia, si può optare per la misura della quarantena istituzionalizzata, negli spazi
appositamente previsto dalle autorità.
(2) Sono esenti dalle disposizioni del par. (1) le seguenti categorie di persone:
– conducenti di veicoli commerciali con una capacità massima autorizzata superiore a 2,4 tonnellate;
– dipendenti degli operatori economici rumeni che eseguono lavori, conformemente ai contratti conclusi, in
fuori dal territorio della Romania, al ritorno nel paese se non mostra sintomi associati a COVID-19 e prova
rapporti contrattuali con il beneficiario al di fuori del territorio nazionale;
– rappresentanti di società straniere con filiali / filiali / rappresentanze nel territorio nazionale, se all’ingresso in Romania non mostra sintomi associati a COVID-19 e dimostra le relazioni contrattuali con entità economiche sul territorio nazionale.
Le persone che non rispettano l’isolamento / quarantena presso il proprio domicilio saranno soggette al regime istituzionalizzato di quarantena per un periodo di 14 giorni e obbligato a sostenere il valore di alloggio e cibo per il periodo quarantena istituzionalizzata.
(1) A partire dal 15.05.2020, è consentito il movimento di persone al di fuori dell’abitazione / famiglia, all’interno delle località, rispettando le misure per prevenire la diffusione dell’infezione ed evitare la formazione gruppi pedonali di dimensioni superiori a 3 persone che non appartengono alla stessa famiglia.
(2) Nella stessa data è ordinata la riapertura dei parchi per il pubblico, ad eccezione dei parchi giochi per bambini e nel rispetto delle misure generali di prevenzione e protezione.
Il divieto di trasferimento delle persone al di fuori della località / area metropolitana è stabilito con le seguenti eccezioni:
– viaggiare nell’interesse professionale, anche tra la casa / famiglia e i luoghi in cui il attività professionale e ritorno;
– viaggiare per scopi umanitari o volontari;
– viaggi per attività agricole;
– viaggi per la commercializzazione di prodotti agroalimentari da parte dei produttori agricoli;
– viaggiare per la cura o l’amministrazione di proprietà in un’altra località o rilascio di documenti necessari per ottenere i diritti;
– viaggiare per partecipare a programmi o procedure in centri di trattamento;
– trasferirsi per altri motivi giustificati, come prendersi cura di / accompagnare bambini / familiari, prendersi cura di un parente / parente o dipendente, l’assistenza degli anziani, malati o disabili,
– la morte di un membro della famiglia;
– viaggiare per cure mediche che non possono essere rinviate o effettuate a distanza;
– viaggi per singole attività sportive ricreative svolte all’aperto (ciclismo, escursionismo, corsa, canottaggio, alpinismo, caccia, pesca e altro) con la partecipazione di un massimo di 3 persone.
– viaggiare per partecipare ad eventi familiari con un numero limitato di persone e rispetto le regole del distanziamento sociale;
– viaggi per l’acquisto, l’assistenza, l’esecuzione di ITP o altre operazioni di manutenzione del veicolo, attività che non possono essere svolte nella località di residenza.
Su richiesta delle autorità abilitate a esercitare il controllo sul rispetto delle misure stabilite durante lo stato di allerta, le situazioni esentate sono giustificate da una dichiarazione sotto la propria responsabilità.
Viene mantenuta la possibilità per i datori di lavoro di ordinare la misura di isolamento preventivo sul luogo di lavoro o all’interno
aree appositamente dedicate in cui gli estranei non hanno accesso, per il personale che ricopre posizioni essenziale per il funzionamento della produzione, trasmissione e distribuzione di elettricità e gas risorse naturali, manutenzione e manutenzione di attrezzature e impianti specifici e a altre attività di fornitura, ovvero estrazione, produzione e lavorazione di risorse e materiali prodotti energetici grezzi e / o semilavorati necessari per il corretto funzionamento del sistema energetico nazionale,
in conformità con le disposizioni dei propri piani per la continuità delle attività di base.