Un importantissimo elemento da tenere in considerazione, da parte degli imprenditori italiani presenti già in Romania tramite un veicolo societario o in corso di valutazione dell’insediamento nel paese, è la possibilità legale stabilita con la Legge 163 del 2018 di ricevere in qualità di soci il dividendo sotto forma di acconto sull’utile in formaz ione già nel corso dell’anno.
La Legge 31 del 1991, così come modificata dalla citata Legge 163, e la legislazione contabile romena, prevedono a tutela dell’integrità del patrimonio societario, una procedura rigida. In particolare per il trimestre/semestre nel quale si è formato l’utile si dovrà procedere alla predisposizione di un “bilancio” infrannuale, di un inventario delle attività e passività alla data di chiusura del periodo infrannuale. Tali documenti oggetto di approvazione da parte dell’Assemblea dei soci e nei quali sarà evidenziato l’utile distribuibile saranno quindi depositati, entro 30 giorni dalla data dell’Assemblea di approvazione, all’Agenzia delle Entrate romena (ANAF). Ricordo che entro il 25 del mese successivo all’effettiva erogazione dell’acconto del dividendo, dovrà esser dichiarata e versata la ritenuta alla fonte.
La legge societaria romena prevede inoltre che qualora nel corso dell’esercizio amministrativo, si sia proceduto alla distribuzione di maggiori dividendi rispetto alla mis ura distribuibile così come definita nel Bilancio annuale approvato, gli amministratori debbono attivarsi per il rimborso da parte dei soci del maggior dividendo percepito rispetto all’effettivo maturato e approvato in sede annuale. La restituzione del mag gior dividendo deve avvenire entro 60 giorni dalla data di delibera di approvazione del Bilancio annuale, sotto sanzione penale per l’eventuale violazione della norma.
La facoltà concessa dalla legislazione societaria romena di poter distribuire ai soci l’utile in corso di formazione tramite gli acconti dei dividendi risolve molte problematiche riferite alla mancanza di liquidità che assillla i soci lavoratori nella propria società (talvolta nella duplice veste di la i soci lavoratori nella propria società) nell’anno di start up e costituisce una grande opportunità rispetto alle concorrenti legislazioni europee.