Uno dei quesiti che è di maggior interesse e molte volte totalmente trascurato dagli impreditori stranieri (italiani) presenti in Romania è relativo alla possibile riscossione dei debiti fiscali da parte dell’ANAF in altri paesi UE e precisamente nel paese natio dell’imprenditore, dove normalmente mantiene consistenti proprietà. L’oggetto della presente e breve disserntazione è proprio chiarire come nell’attuale sistema europeo il collegamento e supporto tra le varie Autorità nazionali di Amministrazione e Riscossione Fiscale è non solo normato ma sempre più stringente.
La Direttiva 26 maggio 2008 n. 2008/55/CE e il Regolamento 28 novembre 2008, n. 1179/2008 ora trasfusi nella Direttiva 16 marzo 2010, n. 2010/24/UE prevedono un sistema organizzato di scambio informativo e di coordinamento tra le autorità fiscali dei diversi membri al fine di garantire la massima collaborazione tra i diversi enti nazionali e il recupero dei crediti dovuti a titolo di imposta. La normativa europea è stata adottata in Romania e precisamente è inserita nel Codice di Procedura Fiscale (Legge 207/2015) al capitolo II, Titolo X. La normativa nazionale romena riprendendo la direttiva dell’Unione Europea consente e prevede che l’ANAF (Agenzia Nazionale di Amministrazione Fiscale romena), Autorità sollecitante come definita nel Codice di Procedura Fiscale, possa richiedere assistenza all’Autorità fiscale, Autorità sollecitata in questo caso, di un paese membro (tramite le Direzioni Generali appositamente designate) per:
- La fornitura di ogni informazione significativa al fine del recupero del credito fiscale (art. 314
della Legge 207/2015);
- L’assistenza per la notifica di ogni atto amministrativo relativo alla procedura di recupero del
credito fiscale (art. 317 della summenzionata legge);
- L’adozione di misure idonee a garantire il recupero integrale del credito fiscale (artt. 319,
320, 321 e 322 della medesima legge).