Caso C 73 del 2019 ITH Comercial Timișoara SRL

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La recente senteza CE: caso C 73 del 2019 ITH Comercial Timișoara SRL esercizio il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli appalti per i progetti immobili che sono stati successivamente abbandonati per motivi esterni per volontà del soggetto passivo decisione.

La Corte di Giustizia Europea esaminata oggi sta pronunciando molto recentemente ed è stato reso pubblico il 12 Novembre 2020 Purtroppo c’è di nuovo una controversia tra un contribuente dalla Romania e dall’autorità fiscale rumena Questo contenzioso non sarebbe doveva avvenire perché il quadro normativo esistente copriva situazioni nel caso descritto Descrizione del caso Società ITH Comercial Timișoara SRL è un soggetto passivo, registrato in Ai fini dell’IVA in Romania Nel 2006 ha acquistato da un altro operatore economico un’azienda che produce ascensori, terreni e diversi vecchi edifici, con i seguenti due progetti immobiliari un) Realizzazione di un complesso residenziale B) Realizzazione di spazi per uffici e spazi produttivi su cui affittano la compagnia di ascensori per un periodo di almeno 10 anni Giusto Legislazione rumena, tutti questi progetti richiesti l’ottenimento delle autorizzazioni, ha comportato l’allocazione delle spese e la società ha detratto l’IVA su questi acquisti Nel per quanto riguarda il secondo progetto di noleggio, la società ha presentato notifica per l’opzione di affittare con IVA i fabbricati destinati uso da parte della società di ascensori.

Questi acquisizioni effettuate nel 2007 A seguito della crisi economico dal 2009 2010 l’azienda ha deciso di abbandonare questi progetti e scartato questi investimenti dalle scritture contabili in costruzione nel 2015 Nel in due accertamenti fiscali, il diritto alla detrazione dell’IVA è stato annullato dalle squadre ispettive, con la seguente motivazione principale un) Per il primo progetto, le squadre ispettive hanno ritenuto che società era consapevole è l’eminenza della crisi economica e a continui investimenti, pur avendo tutti gli elementi per non farcela il progetto B) Per il secondo progetto, le squadre ispettive hanno ritenuto che si crea una struttura commissariale, nel senso che la società ha dovuto rifatturare lo specchio alla società di produzione ascensori, investimenti allocati Come non è stata eseguita la rifatturazione, il diritto alla detrazione dell’IVA dagli acquisti è stato annullato Su Di conseguenza, le squadre ispettive hanno emesso una decisione fiscalità, e il ricorso della società è stato successivamente rigettato La società ha presentato ricorso al tribunale di Bucarest, e questo tribunale a indirizzata alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un numero significativo di domande sulla situazione attuale Nel In sostanza, il tribunale rumeno chiede una sentenza su esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA per questi progetti abbandonato e se viene costituita una struttura di commissione da se stesso per il secondo progetto.
1 Articoli 167 168 184 e 185 della Direttiva 2006 112/CE a Decisione del Consiglio, del 28 novembre 2006, sul sistema comune di imposizione valore aggiunto deve essere interpretato nel senso che il diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (a monte per beni, in particolare per beni immobili, e per servizi acquistati allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto quando i progetti di investimento inizialmente previsti erano abbandonato a causa di circostanze al di fuori del loro controllo soggetto passivo e che non è necessario effettuare un regolarizzazione di tale IVA se il soggetto passivo continua a voler sfruttare quei beni in gli scopi di un’attività imponibile 2 La direttiva 2006 112, in particolare l’articolo 28, deve interpretata nel senso che in assenza di contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della struttura commissariale non è applicabile quando un soggetto passivo esegue una costruzione conforme i requisiti e il requisito di un’altra persona che si presume prenda in posizione di quell’edificio Nel conclusione, purché gli investimenti in corso siano abbandonato per motivi indipendenti dalla volontà della società e s a osservato lo scopo di effettuare operazioni imponibili cfr la notifica per la fatturazione con IVA del canone di locazione, questa società ha il diritto di trattenere la detrazione dell’IVA Per la situazione nel caso di specie, non esiste una struttura di commissioni da fatturare rispecchia le spese, in assenza di un contratto che stipuli in modo esprimere questa volontà delle parti intorno a la sentenza della Corte di giustizia europea può essere scaricata qui http :: // itva ro / documenti / CauzaC 73 din 2019 ITHComercialTimi C 8 99 oaraSRL pdf
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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.