Con la pubblicazione del 30.8.2021 del O.G. 8/2021 sono state introdotte significative modifiche fiscali al Codice Fiscale romeno Legge 227/2015, tra cui le principali:
1. Una società straniera in cui la gestione effettiva è svolta dal territorio rumeno ha l’obbligo di pagare l’imposta sugli utili in Romania. La data a partire dalla quale tale imposta deve essere pagata è la data di iscrizione da parte dell’Autorità fiscale romena;
2. Il reddito da dividendi percepito da una società rumena che paga l’imposta sul reddito da un’altra società in uno Stato membro è un reddito non imponibile se la società rumena detiene più del 10% del capitale sociale della società che paga i dividendi. Un’ulteriore condizione è che la società dell’altro Stato membro sia un contribuente in regime ordinario per le imposte dirette. Il cambiamento è che si considera ancora un reddito non imponibile e la situazione in cui la società nell’altro Stato membro paga un’altra categoria di imposta che sostituisce l’imposta sulle società;
3. A partire dal 1° gennaio 2022, l’onere deducibile con l’accantonamento dei crediti verso clienti non incassati a scadenza è aumentato dal 30% al 50%. Le stesse condizioni sono mantenute per l’esercizio della detrazione, rispettivamente sono trascorsi più di 270 giorni dalla scadenza, i crediti non sono tra soggetti collegati, i crediti non sono garantiti;
4. In caso di trasferimento transfrontaliero di beni, il contribuente rumeno deve l’imposta sugli utili. Esistono diverse procedure fiscali per determinare l’imposta sul reddito delle società. Il contribuente ha il diritto di scaglionare l’obbligo di versare l’imposta sul reddito delle società per un periodo di 5 anni. La novità è che la concessione di tale agevolazione è subordinata alla prestazione di una garanzia qualora sussista un rischio reale e dimostrabile di mancato recupero del credito. Si presume, per effetto della legge, che vi sia questo rischio reale se il contribuente in questa situazione registra debiti di bilancio scaduti con uno scaduto superiore a 90 giorni e il valore totale supera i 20.000 lei;
5. I contribuenti che versano l’imposta sull’utile che effettuano eguali acconti, sia per legge sia per opzione, quando effettuano eguali acconti nell’anno successivo e hanno beneficiato della detassazione per l’acquisto dei registratori di cassa o per l’aumento/ il mantenimento dell’equità, nell’effettuare in questo nuovo anno i pagamenti dell’imposta sugli utili non terrà conto delle riduzioni fiscali menzionate;
6. Si ribadisce che il reddito delle persone fisiche derivante dalla cessione di beni mobili e di talune tipologie di beni immobili costituisce reddito non imponibile. Fanno eccezione e sono soggetti all’imposta sul reddito i redditi da cessione di beni immobili da patrimonio personale, i redditi/guadagni da cessione di titoli e i redditi da oro/redditi da investimenti. L’emendamento è una correzione della frase precedente “oro da investimento” utilizzando la frase “oro finanziario”;
7. Si ribadisce che una persona fisica che realizza redditi dalla cessione dell’uso dei beni può optare per la determinazione dell’imposta nel regime reale (non si terrà conto dell’aliquota forfettaria del 40%, ma del reddito effettivo e spese). Se il contribuente decide questo fatto, il sistema reale è obbligato ad applicare almeno due anni d’imposta consecutivi e si presume di continuare questa procedura di tassazione se il contribuente non presenta un’unica dichiarazione per cambiare il sistema di tassazione fino al 25 maggio dell’anno successivo quello in cui è terminato il biennio;
8. Come regola generale, le persone che percepiscono un reddito dall’affitto di stanze in abitazioni private a fini turistici pagano l’imposta sul reddito attraverso la procedura della tranche di reddito. Se in un anno fiscale un contribuente ha ottenuto un reddito dall’affitto di più di 5 stanze (indipendentemente dal numero di abitazioni possedute), a partire dall’anno successivo tale contribuente deve e paga l’imposta sul reddito calcolata nel sistema reale. La modifica consiste nel chiarire la situazione fiscale del contribuente, nel senso che a partire dall’anno fiscale successivo dell’anno fiscale successivo l’imposta è determinata in regime reale, questa persona fisica terrà la contabilità e completerà il registro delle imposte;
9. Il reddito da dividendi percepito dalle persone fisiche è tassato alla fonte con una percentuale del 5%. L’imposta deve essere pagata entro il 25 del mese successivo. Si ricorda che se i dividendi sono stati distribuiti ma non pagati entro la fine dell’anno, l’imposta sui dividendi deve essere pagata entro il 25 gennaio dell’anno successivo;
10. Nel determinare l’imposta sul reddito, il legislatore disciplina anche nel contenuto del Codice Fiscale la riduzione dell’imposta sul reddito con il costo di acquisto dei registratori di cassa elettronici fiscali. Tale riduzione d’imposta è evidenziata nella dichiarazione unica presentata dal contribuente;
11. Se una società che paga l’imposta sugli utili in Romania paga dividendi ad un’altra società registrata nella Comunità Europea, beneficia dell’esenzione dall’imposta sul reddito dovuta dai non residenti se la società dell’altro Stato membro detiene più del 10% della società di capitale in Romania, e la società beneficiaria del dividendo è contribuente sugli utili. La modifica a tale ordinanza consiste nel fatto che beneficia dell’esenzione dall’imposta sui dividendi e nella situazione in cui la società che riceve il dividendo paga un’imposta sostitutiva dell’imposta sugli utili. L’esenzione dall’imposta sui dividendi è estesa alle stesse condizioni per il pagamento dei dividendi alle società in Islanda, Regno di Norvegia, Principato del Liechtenstein;
12. Dal punto di vista dell’IVA, disciplina la situazione in cui le società non registrate ai fini IVA possono utilizzare il meccanismo dello sportello unico per le consegne a distanza a beneficiari non imponibili in altri Stati membri. In precedenza tale possibilità era riservata ai soli soggetti titolari di partita IVA;
13. Devono essere modificate le situazioni in cui deve essere richiesta la Partita IVA speciale per acquisti/consegne e acquisti di servizi/prestazioni di servizi intracomunitari – art. 317 del Codice Fiscale. Oltre alle situazioni già disciplinate, viene estesa la possibilità di utilizzare il codice IVA speciale per le imprese non utilizzate ai fini IVA che optano per il sistema semplificato delle vendite a distanza di beni;
14. Sono regolamentate diverse esenzioni IVA, come la fornitura di beni e servizi alla Commissione europea o agli organismi istituiti dall’Unione europea per combattere la pandemia di COVID. Le importazioni effettuate dalla Commissione europea o da un organismo istituito dall’Unione europea quando le importazioni sono effettuate in Romania per combattere la pandemia di COVID sono esenti da IVA.