Le modiche al codice fiscale secondo la legge 296/2023 (I parte)

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E’ stata pubblicata in gazzetta ufficiale n. 977 del 27 ottobre 2023 la Legge n. 296 del 2023 riguardante alcune misure di bilancio e di bilancio per garantire la sostenibilità finanziaria a lungo termine della Romania.

La Legge n. 296/2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 977 del 27 ottobre 2023, apporta molteplici cambiamenti nel sistema fiscale in Romania, ma anche in altri settori di attività del sistema pubblico.
La nostra analisi si concentrerà sulle modifiche normative apportate al Codice Fiscale, sulle modifiche normative riguardanti la disciplina dei pagamenti in contanti, sulle modifiche normative relative all’ampliamento del sistema di fatturazione elettronica RO e su altri elementi con incidenza fiscale.
Su questa legge verranno comunicate tre informative, seguendo esattamente la struttura dell’atto normativo. In questo avviso, analizziamo le nuove procedure riguardanti la tassazione delle microimprese, le nuove imposte introdotte sugli utili o addizionali, sul fatturato, rispettivamente la cancellazione di alcune agevolazioni fiscali per i dipendenti dei settori informatico, edile e agricolo, rispettivamente la nuovi contributi all’assicurazione sanitaria a carico degli assistiti e dei soggetti con reddito aggiuntivo.

Le modifiche fiscali sono le seguenti:

1. È regolamentata una nuova tassa dovuta dalle persone fisiche applicata sui beni immobili (edifici e terreni) che superano l’importo di 2.500.000 lei o sulle automobili di valore superiore a 375.000 lei, imposta con una percentuale dello 0,3% di ciò che supera questi due massimali .
Procedura fiscale: la persona fisica presenta una dichiarazione dei redditi all’autorità fiscale dove viene accertata entro il 30 aprile dell’anno in corso per l’anno in corso, ed entro tale data deve essere effettuato il pagamento dell’imposta.
Nota da ricordare: per l’auto la tassa viene pagata solo nei primi 5 anni dall’acquisto dell’auto.
La modifica si applica a partire dal 1 gennaio 2024.

2. Viene introdotta un’imposta minima sugli utili sul fatturato che supera l’importo di 50.000.000 di euro in percentuale dell’1% del fatturato fiscalmente modificato (non è il fatturato). Al bilancio verrà versato l’importo più alto, ovvero il 16% dell’imposta sugli utili calcolata secondo il metodo già regolamentato, oppure questo 1%.
La base di calcolo è: IMCA = 1% x (reddito totale VT – Vs reddito esente – I beni fissi e correnti – A ammortamento). Tutti questi hanno come punto di riferimento la data del 01.01.2024.
Procedura fiscale: Verranno eseguiti due calcoli separati, dove analizzeremo a cascata come teniamo conto dei bonus del GEO n. 153/2020 in merito alla riduzione dell’imposta sugli utili per gli aumenti di capitale proprio, delle sponsorizzazioni e altre riduzioni. Nota da ricordare: il regolamento viene adottato anche per i gruppi fiscali dal punto di vista dell’imposta sugli utili.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
3. Viene introdotta una nuova imposta diversa dall’imposta sugli utili nella misura del 2% del fatturato, per gli anni 2024 e 2025 pagata dagli istituti di credito.
Procedura fiscale: L’imposta viene pagata trimestralmente entro il 25 del mese successivo al trimestre chiuso per i trimestri T1-T3. Per il IV trimestre la scadenza è il 25 marzo dell’anno successivo.
Nota da ricordare: dal 2026 l’imposta è ridotta all’1%.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
4. Per le persone che svolgono attività nei settori del petrolio e del gas naturale verrà pagata un’imposta diversa sugli utili in una percentuale dello 0,5% del fatturato adeguato fiscalmente. Verrà pagata questa imposta, che è diversa dall’imposta sugli utili ed è una spesa non deducibile.
Procedura fiscale: La base del cavallo è: IMCA = 0,5% x (reddito totale VT – Vs reddito esente – I beni fissi e correnti – A ammortamento). Tutti questi hanno come punto di riferimento la data del 01.01.2024.
Nota da ricordare: con Ordinanza del Ministro delle Finanze verrà adottata la procedura per l’identificazione di tali contribuenti.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
5. Viene modificata l’aliquota fiscale sul reddito di microimpresa, nel senso che il regime prevederà due aliquote, 1% e 3%, ma viene mantenuto il tetto imponibile di 500.000 euro per la qualità di microimpresa.
Procedura fiscale: Le seguenti aree di attività di una microimpresa sono soggette all’imposta del 3%, indipendentemente dall’importo del reddito: CAEN: 5821 – Attività di pubblicazione di giochi per computer; 5829 – Altre attività di editing di software; 6201 – Attività di software personalizzato (software orientato al cliente); 6209 – Altre attività di servizi di tecnologia dell’informazione; 5510 – Alberghi e altre strutture ricettive simili; 5520 – Strutture di alloggio per vacanze e a breve termine; 5530 – Aree di sosta per roulotte, campeggi e campeggi; 5590 – Altri servizi di alloggio; 5610 – Ristoranti; 5621 – Attività di ristorazione (catering) per eventi; 5629 – Altri servizi di ristorazione n.c.a.; 5630 – Bar e altre attività di servizi di bevande; 6910 – Attività legali – solo per le società dotate di personalità giuridica, che non sono fiscalmente enti trasparenti, costituiti da avvocati ai sensi della legge; 8621 – Attività di assistenza medica generale; 8622 – Attività di assistenza medica specializzata; 8623 – Attività di assistenza odontoiatrica; 8690 – Altre attività connesse alla salute umana.
Per le altre microimprese la cui attività non rientra in questi codici CAEN, la tassazione è pari all’1% per i ricavi fino a 60.000 euro e al 3% a partire dal trimestre in cui viene superato tale tetto. Il tasso di cambio è quello dal 31 dicembre dell’anno precedente al 31/12/2023 per l’anno 2024.

Nota: vengono mantenute le restrizioni relative all’obbligo di pagare l’imposta sugli utili per quelle società che svolgono attività nel campo dei giochi d’azzardo, hanno attività di consulenza e gestione superiore al 20% dei ricavi totali (senza consulenza fiscale), svolgono attività di intermediazione nel settore bancario e nelle assicurazioni ecc.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
6. I lavoratori dipendenti che creano programmi per computer beneficiano dell’esenzione dall’imposta sul reddito dei salari solo per l’importo di 10.000 lei lordi. Per gli importi che superano tale tetto, l’imposta è dovuta sui redditi da lavoro dipendente.
Procedura fiscale: un programmatore beneficia di questa agevolazione solo presso un datore di lavoro dove dichiara la sua sede di lavoro principale. Il datore di lavoro deve richiedere una dichiarazione al dipendente con il lavoro di base.
Nota: attraverso l’ordinanza congiunta di più ministeri (finanze, ricerca, lavoro, ecc.), verranno adottate le nuove condizioni di assunzione per i creatori di programmi informatici che hanno diritto a questa agevolazione.
Si applica dal 1 novembre 2023.
7. Viene ribadita l’esenzione dall’imposta sul reddito salariale per i dipendenti dell’edilizia e dell’agricoltura per un reddito mensile di 10.000 lei. Per l’importo eccedente è dovuta l’imposta sui redditi da lavoro dipendente.
Procedura fiscale: l’esenzione fiscale è concessa solo a un unico datore di lavoro. Il datore di lavoro deve richiedere al lavoratore una dichiarazione in cui dichiara la sua attività principale per poter beneficiare dell’esenzione.
Nota: l’assunzione può essere svolta con contratto di lavoro a tempo pieno o part-time, a condizione che sia rispettato il salario minimo lordo garantito in retribuzione applicabile nel settore dell’edilizia e dell’agricoltura.
Si applica dal 1 novembre 2023.
8. Il contributo sanitario per l’attività sportiva trattenuto alla fonte dai contribuenti viene detratto dal calcolo dell’imposta sul reddito da attività sportiva. In precedenza, l’importo non era deducibile nella determinazione dell’imposta sul reddito.
Procedura fiscale: Nel determinare l’imposta sul reddito per l’attività sportiva trattenuta dal contribuente, si deduce dal reddito lordo l’importo dovuto al contributo sanitario e si applica poi l’imposta sul reddito da attività sportiva nella misura del 10%. Consulta la nuova procedura di contributo sanitario nel materiale sottostante.
Nota: l’attuale obbligo di dichiarazione viene mantenuto presentando la Dichiarazione 112, ma il formato di questa dichiarazione deve essere modificato.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
9. La liquidazione delle ferie (prestazioni turistiche o terapeutiche) non costituisce reddito non imponibile, nel limite del 33% della retribuzione base mensile, senza eccedere la retribuzione media lorda in un anno, se il dipendente non beneficia di buoni ferie. Procedura fiscale: Per beneficiare dell’esenzione fiscale o dell’esenzione previdenziale per la liquidazione delle spese ferie non vengono concessi buoni vacanza. Non è vietato concedere contemporaneamente le spese delle ferie con buoni ferie, ma gli importi delle ferie sono soggetti all’imposta sui salari e all’assicurazione sociale.
Ricorda: una simulazione fiscale è consigliata, se è più opportuno concedere buoni vacanza (che sono tassati solo con l’imposta del 10% e più recentemente con il contributo sanitario del 10% e non sono soggetti all’assicurazione sociale – il contributo pensionistico), contro la liquidazione delle spese di soggiorno e di cura.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
10. È introdotta un’imposta del 70% sui redditi di cui l’organo di controllo fiscale non individua la provenienza nel corso degli accertamenti in cui sono oggetto di accertamento le persone fisiche.
Procedura fiscale: il legislatore mantiene l’attuale procedura fiscale relativa alla verifica della situazione personale delle persone fisiche. Aumenta solo l’imposta dal 16%, come è attualmente, al 70%, come sarà dal 01.07.2024. Qui l’analisi va estesa alla mancata applicazione retroattiva della legge, rispettivamente alla tassazione vigente alla data del reddito.
Nota: La presentazione, anche tardiva, della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate identifica una fonte di reddito anche per redditi provenienti da altre fonti.
Si applica dal 1 luglio 2024.
11. I contribuenti, persone fisiche, che guadagnano redditi da attività indipendenti tassate nel sistema reale hanno il diritto di detrarre il contributo all’assicurazione sanitaria e il contributo all’assicurazione sociale – pensione nel calcolo dell’imposta sul reddito. In precedenza il contributo sanitario non poteva essere detratto.
Procedura fiscale: Il cambiamento è dovuto al fatto che una persona fisica che percepisce un reddito extra-stipendio pagherà più contributi sanitari differenziati per fascia di reddito, e non ci riferiamo all’aumento della base di calcolo, ma al fatto che questo persona, se ottiene redditi da attività indipendente versa un contributo sanitario di valore minimo pari a 6 salari minimi lordi e tetto massimo pari a 60 salari minimi lordi, ma se nello stesso anno fiscale percepisce anche redditi da dividendi, ecc., paga inoltre un altro contributo sanitario con base di calcolo da 6 a 24 salari minimi.
Nota: la Dichiarazione Unica probabilmente cambierà per la sezione relativa all’assicurazione sanitaria dove verrà presentato l’importo relativo al lavoro autonomo e l’importo relativo agli altri redditi extra retributivi.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
12. Nel calcolo dell’imposta sui redditi da diritti d’autore, per i quali il reddito è determinato nell’ordinamento reale, è consentita la detrazione del contributo sanitario.
Procedura fiscale: la determinazione del reddito imponibile dal trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale/diritti d’autore nel sistema reale, con la gestione contabile in questo sistema, è meno comune, ma è possibile. Pertanto, nel calcolo dell’imposta sul reddito, il contributo sanitario è deducibile. Apprezziamo che anche in questa situazione venga modificata la dichiarazione unica per la ripartizione del contributo sanitario per i diritti d’autore. Si applica dal 1 gennaio 2024.
13. Il contributo al fondo pensione gestito privatamente – Pilastro II – non è obbligatorio per i dipendenti nel settore della creazione di software informatico, dell’edilizia e dell’agricoltura. La presente normativa è estesa ai dipendenti che effettuano nomine.
Procedura fiscale: Nell’anno 2023, il secondo pilastro è del 3,75% e il contributo al sistema pubblico è del 21,25%. Si applica dal 1 novembre 2023.
Nel 2024 il contributo al II pilastro è pari al 4,25%, se non viene modificato l’attuale quadro normativo – art. 43 par. (4) dalla Legge n. 411/2004 riguardante le pensioni amministrate privatamente. Pertanto, il contributo al sistema pensionistico pubblico è del 20,75%.
Nota: questi dipendenti hanno la facoltà di optare per iscritto attraverso richiesta presentata al datore di lavoro per il versamento del contributo al II Pilastro, nel qual caso il contributo pensionistico è pari al 25%.
14. È abrogata la qualità delle persone esentate dal contributo sanitario dei lavoratori dipendenti nel campo di attività dell’edilizia e dell’agricoltura.
Procedura fiscale: È una correlazione con l’abrogazione dell’esenzione dal contributo sanitario, ora si abroga lo status di persona che non è tenuta a pagare il contributo sanitario.
Si applica dal 1 novembre 2023.
15. L’esenzione dell’assicurazione sanitaria viene mantenuta per i redditi realizzati dai prosumatori, persone fisiche, ma solo per questa categoria di redditi.
Procedura fiscale: Le imprese distributrici di energia elettrica che pagano/compensano obblighi di pagamento ai prosumatori, persone fisiche, non trattengono né pagano il contributo sanitario.
16. Viene introdotto l’obbligo di versare il contributo sanitario del 10% per i buoni pasto e i buoni vacanza.
Procedura fiscale: Il contributo sanitario per i buoni pasto o i buoni vacanza è calcolato al valore nominale. Il software salario deve essere modificato tenendo conto del fatto che per lo stipendio in contanti la base di calcolo è lo stipendio lordo con ritenuta, per i voucher è il valore nominale.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
Nota: per i buoni pasto e i buoni assegnati in contanti sulla tessera può essere applicata la ritenuta d’acconto, ma se assegnati in formato cartaceo il contributo sanitario viene trattenuto sul restante stipendio netto. In entrambe le situazioni, lo stipendio netto viene ridotto.
17. Il reddito netto da lavoro autonomo diventa un importo distinto dagli altri redditi extra-salari e il contributo per l’assicurazione sanitaria è dovuto separatamente.
Procedura fiscale: le persone fisiche che svolgono attività autonoma tassata, sia nel sistema reale che mediante rateizzazione del reddito, devono un contributo al sistema sanitario in percentuale pari al 10% dell’importo del reddito netto o dell’importo della rata del reddito, e il la base massima di calcolo del contributo sanitario annuo è pari a 60 salario minimo lordo garantito nel pagamento.Alla data di questa analisi, il salario minimo garantito in pagamento è di 3.300 lei. Il tetto del reddito netto nell’ambito del contributo sanitario è di 3.300 x 60 = 198.000 lei. Il contributo dovuto al pagamento è di 19.800 lei. Tale contributo è dovuto anche se l’individuo è anche lavoratore dipendente e separato dagli altri redditi non dipendenti.
Nota: la stessa procedura dichiarativa viene mantenuta con la presentazione della dichiarazione unica fino al 25 maggio dell’anno successivo.
Si applica dal 1 gennaio 2024.
18. L’importo degli altri redditi non salariali (trasferimento dell’uso di beni, dividendi e interessi, profitto dalla vendita di azioni o azioni, altre fonti, ecc.) rientra nell’ambito del contributo sanitario e costituisce la base del il calcolo è 6 o 12 o 24 salari minimi lordi.
Procedura fiscale: la somma di questi redditi extra-salario viene confrontata con i 3 massimali e il contributo viene pagato dopo aver superato il tetto di 6 salari minimi.
Nota: la stessa procedura dichiarativa viene mantenuta con la presentazione della dichiarazione unica fino al 25 maggio dell’anno successivo. Si applica dal 1 gennaio 2024.
19. Il contributo sanitario per l’attività sportiva è trattenuto alla fonte al momento del pagamento del reddito da parte del contribuente. Trattiene il contributo e lo versa al bilancio. Questa è la regola principale, ma esistono altre situazioni in cui è la persona fisica a presentare la dichiarazione.
Procedura fiscale: Si dichiara tramite la dichiarazione 112 e il pagamento viene effettuato entro il 25 del mese successivo.
Si applica dal 1 gennaio 2024.

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.