Disclosure italiana
Con l’avvicinarsi del 30 settembre 2015, termine ultimo per la presentazione dell’istanza per l’adesione alla collaborazione volontaria, gli operatori si trovano ad affrontare molti dubbi irrisolti. In tal senso, l’Amministrazione finanziaria ha cercato di rispondere alle istanze dei professionisti con la recente circolare 16 luglio 2015 n. 27/E, dove ha affrontato, tra gli altri, il tema del perfezionamento della procedura.
Allo scopo di aderire alla procedura di collaborazione volontaria (disclosure), il contribuente deve:
- indicare spontaneamente all’ Amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita istanza:
- tutti gli investimenti
- e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la determinazione dei redditi che servirono per costituirli o acquistarli, nonché dei redditi che derivano dalla loro dismissione o utilizzazione a qualunque titolo, unitamente ai documenti e alle informazioni per la determinazione degli eventuali maggiori imponibili agli effetti delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, dei contributi previdenziali, dell’IVA e delle ritenute, non connessi con le attività costituite o detenute all’estero, relativamente a tutti i periodi d’imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l’accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1, D.L. n. 167/1990;
- versare le somme dovute, in base all’invito di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, e successive modificazioni:
- entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione e secondo le ulteriori modalità indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l’adesione ai contenuti dell’invito,
- ovvero le somme dovute in base all’accertamento con adesione entro 20 giorni dalla redazione dell’atto, oltre alle somme dovute in base all’atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 4, comma 1 , del decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.