La modifica dell’aliquota IVA: approfondimento

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La modifica dell’aliquota IVA: approfondimento

Il nuovo Codice Fiscale così come introdotto dalla Legge n. 227/2015 (Lege 227/2015) e ultime modifiche ha previsto la modifica dell’aliquota IVA dal 24% al 20% con decorrenza 1.1.2016.

Si pone il quesito di prevede concretamente a partire da quando le prestazioni di servizi e le cessioni di beni dovranno essere assoggettata al 20%.

L’articolo 281 del nuovo Codice fiscale  individua perfettamente le condizioni che si devono verificare per cristalizzare il momento a partire dal quando sorge l’obbligazione fiscale di versare l’imposta e il diritto alla detrazione.

Questo momento è costituito dalla data nel quale si compie il “fatto generatore dell’esigibilità IVA” che è definito all’articolo 280 quale quella circostanza attraverso il quale si realizzano le condizioni legali necessarie per richiedere l’esigibilità dell’imposta.

La regola generale riportata all’articolo 281 è che “il fatto generatore interviene alla data di consegna dei beni o alla data della prestazione dei servizi, con le eccezioni successivamente riportate”. 

Fanno eccezione a titolo esemplificativo e non esaustivo:

– comma3, i beni trasferiti al fine di esser collaudati; in tale caso solo alla data di accettazione del bene da parte del cliente si produce il fatto generatore dell’imposta;

– comma 7, i servizi che prevedono rendicontazioni o pagamenti successivi all’effettuazione come la consulenza, perizie, ricerche; in tal caso solo alla data di emissione del rendiconto del servizio svolto ovvero (se previsto dal contratto) all’approvazione da parte del cliente;

-comma 9, per i contratti di leasing, locazione e in ogni caso relativi ad un immobile, il servizio si considera effettuato alla data prevista dal contratto per il pagamento del servizio stesso.

Ultima precisazione: i servizi hanno come data nel quale si verifica il fatto generatore la data di erogazione del servizio (regola generale), ovvero seguendo le eccezioni (data contrattuale, di accettazione, di emissione/invio del rendiconto); tuttavia qualora sia emessa la fattura relativa al servizio o pagato il corrispettivo prima di tale data, il fatto generatore si compie al pagamento, emissione della fattura (articolo 282).

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.