Transfer Pricing: obbligo di rendicontazione dal 1.1.2016

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Transfer Pricing: obbligo di rendicontazione dal 1.1.2016

Con la pubblicazione del Decreto del Ministero delle Finanze 442 del 22 gennaio 2016 si sono precisate le condizioni e i termini relativi all’obbligo di rendicontazione dei prezzi di trasferimento tra entità affiliate.

Soggetti obbligati: Grandi contribuenti

Il Decreto individua in prima battuta i soggetti “grandi” contribuenti, società di diritto romeno affiliate ad società straniere, che hanno l’obbligo di fornire alle autorità romene competenti la documentazione attestante i prezzi di trasferimento pratica intra-gruppo. I soggetti identificati come “grandi contribuenti” hanno l’obbligo di predisporre la documentazione al superamento di uno solo dei seguenti parametri (annuali ed al netto dell’IVA) con riferimento ai rapporti intra-gruppo:

– 200.000 euro per interessi incassati/pagati per servizi finanziari;

-250.000 euro per transazioni riferite ai servizi prestati o ricevuti;

-350.000 euro per transazioni riferite ad acquisti/cessioni di beni mobili o immateriali;

Per i soggetti identificati quali grandi contribuenti il Decreto prevede l’obbligo di predisposizione della documentazione entro il termine di deposito della Dichiarazione dei redditi (25 marzo) di ogni anno. 

A seguito di una ispezione fiscale la società ha l’obbligo di consegnare il documento riferito ai prezzi di trasferimento entro 10 giorni dalla richiesta.

Soggetti obbligati: Piccoli contribuenti

Per gli altri contribuenti aventi rapporti di controllo/collegamento con entità estere, il Decreto prevede un obbligo di documentazione dei prezzi di trasferimento meno gravoso nei termini e solo qualora sia superato uno solo dei seguenti parametri (annuali ed al netto dell’IVA) sempre con riferimento ai rapporti intra-gruppo:

– 50.000 euro per interessi incassati/pagati per servizi finanziari;

-50.000 euro per transazioni riferite ai servizi prestati o ricevuti;

-100.000 euro per transazioni riferite ad acquisti/cessioni di beni mobili o immateriali;

Per i soggetti identificati quali piccoli contribuenti il Decreto prevede l’obbligo di consegnare la documentazione entro il termine che varia dai 30 ai 60 giorni di calendario, con la possibilità di prorogare un’unica volta di 30 giorni il termine.

Decorrenza dei nuovi obblighi

L’obbligo di rendicontazione di cui ai precedenti punti, si applica a partire dalle transazioni intra-gruppo effettuate dal 1.1.2016.

Raccomandazioni

Le modalità di redazione della documentazione attestante i prezzi di trasferimento saranno oggetto di successivo approfondimento.

Considerati i termini molto ristretti per la rendicontazione del documento, particolarmente complesso, raccomandiamo vivamente alla nostra clientela di considerare a breve la necessità di iniziare la predisposizione dello stesso.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

 

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.