Split payment per l’IVA dal 1.1.2018

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Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 706 del 31.8.2017 del Decreto Esecutivo n. 23/2017 è entrato in vigore con decorrenza 1.1.2018 (ma opzionale già dal 1.10.2017) l’obbligo di effettuare i pagamenti verso gli operatori economici distinguendo su conti separati l’imponibile dall’imposta IVA (cosiddetto “split payment”). Di fatto i pagamenti delle fatture ai fornitori seguiranno due distinti flussi bancari: l’uno all’iban normalmente utilizzato per il pagamento al fornitore e uno all’iban specificamente dedicato (e istituito dal fornitore) per la raccolta dell’imposta. La presente newsletter è stata redatta per fornire alla clientela una “bussola” di riferimento per l’applicazione della nuova normativa.

Oggetto dell’obbligo: il pagamento distinto dell’imponibile e dell’imposta riguarda tutte le operazioni economiche aventi ad oggetto la compravendita di beni e servizi  soggette all’imposta sul valore aggiungo nel territorio della Romania.

Soggetti dell’obbligo: l’obbligazione si può distinguere in due diverse tipologie di obbligo:

– obbligo attivo: tutti i contribuenti (persone fisiche o giuridiche) registrati ai fini IVA hanno l’obbligo di attivare un conto bancario  “dedicato” (o in alternativa presso la tesoreria statale) nel quale sarà versata l’imposta sul valore aggiunto dal beneficiario dei beni e/o servizi ceduti (preliminarmente vi è l’obbligo da parte del fornitore di comunicazione delle coordinate bancario del conto dedicato); precisiamo che il conto corrente aperto per l’incasso dell’imposta è vincolato a tale funzione e può essere utilizzato in uscita unicamente per il versamento dell’imposta dovuta su altri conti dedicati dei propri fornitori.

-obbligo passivo: tutte le persone giuridiche, istituzioni pubbliche, registrate o non registrate ai fini IVA, e le persone fisiche registrate ai fini IVA, hanno l’obbligo di versare l’imponibile nel conto bancario ordinario del fornitore e distintamente nel conto dedicato del fornitore l’imposta sul valore aggiunto afferente ai beni e/o servizi acquistati.

Eccezioni: sono escluse dall’applicazione del meccanismo i regimi speciali (es. agenzie di turismo, second hand etc) e il caso in cui l’obbligo di versamento dell’IVA è direttamente attribuito al beneficiario dei beni e servizi acquistati (inversione contabile).

Decorrenza dell’obbligo: il meccanismo si applica in via facoltativa dal 1° ottobre 2017 e obbligatoriamente dal 1° gennaio 2018 per le fatture emesse/acconti incassati da tale data.

Modalità operative: di fatto:

– dal 1° gennaio 2018 ciascun operatore economico soggetto all’obbligo dovrà aver già attivato un conto corrente bancario dedicato all’incasso dell’imposta sul valore aggiunto e comunicato a tutti ai clienti soggetto all’obbligo le coordinate bancarie di tale conto;

– ogni cliente soggetto all’obbligo dovrà aver cura di generare due distinti flussi finanziari per il pagamento delle fatture emesse dal fornitore;

– in caso di errore da parte del cliente nel versamento dell’imposta sul conto dedicato del fornitore, il cliente ha 7 giorni lavorativi per poter regolarizzare il versamento errato/incompleto/mancante dell’imposta relativa al pagamento effettuato al fornitore (è vietato al fornitore che ha ricevuto il pagamento della propria fattura di operare dal conto corrente ordinario a quello dedicato).

– gli operatori economici soggetti all’obbligo hanno altresì 7 giorni lavorativi dal pagamento effettuato per contanti o carta di credito da parte dei propri clienti, per versare nel conto corrente dedicato l’imposta raccolta.

Sanzioni:  Qualora non sia regolarizzato nel termine di 7 giorni lavorativi, l’errato versamento dell’imposta sul valore aggiunto determina l’applicazione di una sanzione pari allo 0,06% per giorno dalla data di violazione fino al 30° giorno; la mancata regolarizzazione entro il 30° giorno dalla violazione determina l’applicazione della sanzione massima del 50% dell’imposta non versata nel conto dedicato.

Regime opzionale dal 1° ottobre 2017: dal 1° ottobre è prevista la facoltà degli operatori economici di applicare il regime dello split payment notificando all’Anaf competente tale scelta; in tale periodo transitorio i fornitori che hanno aderito al sistema potranno in caso di errato versamento dell’imposta da parte dei clienti, regolarizzare autonomamente il versamento nel conto dedicato dell’imposta. L’adesione  volontario al meccanismo comporta la riduzione del 5% dell’imposta (ordinaria o micro) relativa al IV trimestre 2017 e l’annullamento di ogni sanzione riferita all’IVA.

Ultimi aggiornamenti in materia: è apparso recentemente un progetto di legge che prevede l’applicazione del meccanismo dello “split payment” unicamente alle transazioni con enti pubblici (come in Italia).

L’entrata in vigore della nuova normativa così come finora è stata descritta sarà sicuramente fonte di molte criticità e di maggiori costi sia in termini finanziari (oneri bancari) sia amministrativi-contabili (maggior attenzione ai bonifici incassati ed effettuati per non incorrere nelle sanzioni). Inoltre pur riconoscendo il fine (lodevole) di combattere e prevenire l’evasione a nostro avviso le sanzioni previste e gli oneri generali di gestione (a carico delle imprese) risultano sproporzionate (50% dell’imposta non regolarizzata nei pagamenti effettuati).

CM

 

 

 

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.