Nuova Convenzione tra Italia e Romania

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Con la pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2017, della legge n. 78 del 2017, è stata ratificata la convenzione contro le doppie imposizioni in materia fiscale stipulata tra la Repubblica Italiana e la Romania.

E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 giugno 2017 la legge n. 78/2017, di ratifica dellaconvenzione contro le doppie imposizioni in ordine alle imposte sul reddito stipulata tra Italia eRomania. La convenzione contiene anche alcune misure volte alla prevenzione del fenomeno dell’evasione e dell’elusione fiscale. La legge di ratifica è in vigore dal 10 giugno 2017.
Per quanto concerne l’Italia, la convenzione trova applicazione in relazione a:

– IRPEF;
– IRES;
– IRAP.
Con riferimento alla Romania, invece, la convenzione riguarda:
– l’imposta sul reddito;
– l’imposta sugli utili.
Diverse sono le singole disposizioni che chiariscono quale trattamento fiscale riservare alle varie tipologie di redditi percepiti dai vari attori (redditi immobiliari, utili dell’impresa, dividendi, redditi derivanti dall’esercizio della libera professione, redditi da lavoro subordinato, etc.).
A titolo esemplificativo, per quanto concerne i redditi immobiliari, la convenzione stabilisce che, qualora un soggetto residente in uno dei stati in esame percepisca redditi da beni immobili situati nell’altro stato contraente, tali redditi sono imponibili in tale ultimo stato.
Con riferimento ai redditi che derivano dall’esercizio della libera professione, gli stessi sono imponibili solamente nello stato di residenza del soggetto che li percepisce, a meno che il soggetto residente non disponga anche di una base fissa nell’altro stato contraente, in via abituale, ai fini dell’esercizio dell’attività. In tale ipotesi i redditi vanno assoggettati a tassazione nell’altro stato, ma solo per la quota parte imputabile alla suddetta base fissa.
Non solo.
La convenzione sottoscritta tra Italia e Romania regola altresì lo scambio d’informazioni tra i due stati.
Gli stessi procederanno con lo scambio delle informazioni presumibilmente rilevanti ai fini dell’applicazione delle varie disposizioni della Convenzione, nonché per prevenire i fenomeni dell’evasione e dell’elusione fiscale.
Le informazioni ricevute da uno Stato contraente dovranno essere mantenute segrete e comunicate unicamente alle persone od autorità incaricate dell’accertamento o della riscossione delle imposte, nonché delle procedure concernenti tali imposte, ovvero delle decisioni attinenti a ricorsi presentati per le suddette imposte.
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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.