Recentemente è stata pubblica la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea, causa C-69/17 Siemens Gamesa Renewable Energy România SRL, nella quale è stato confermato che i soggetti passivi con numero di partita IVA dichiarata inattiva dalle autorità fiscali hanno comunque diritto alla detrazione dell’IVA per gli acquisti effettuati durante il periodo di inattività.
Il caso
Una volta attivata nuovamente ai fini IVA, la società rumena Siemens Gamesa (“la Società”) ha detratto l’IVA a monte per gli acquisti effettuati nel periodo di inattività fiscale. Le autorità fiscali rumene hanno ritenuto che la Società non avesse diritto di detrazione per gli acquisti effettuati nel periodo di inattività, in quanto la legislazione fiscale locale, in vigore al momento delle operazioni, prevedeva esplicitamente tale esclusione.
La sentenza
La Corte ha stabilito che, finché i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a dedurre l’IVA a monte non è invocato in modo fraudolento o abusivo, i contribuenti hanno il diritto di detrarre l’IVA a monte per gli acquisti effettuati anche durante il periodo di inattività fiscale.
Caso analogo
La stessa Corte europea aveva precedentemente dichiarato in un altro caso sempre attinente alla legislazione romena, C-101/16 Paper Consult, che il diritto di detrarre l’IVA a monte per gli acquisti effettuati da fornitori inattivi non può essere respinto e che tale approccio deve essere applicato retroattivamente.
Conclusione
I soggetti passivi con numero di partita IVA annullata e diritto di detrazione dell’IVA escluso dalle Autorità fiscali locali per gli acquisti effettuati nel periodo di “inattività fiscale” possono richiedere il rimborso dei crediti IVA maturati durante il periodo di inattività, purché siano soddisfatti i requisiti sostanziali e non siano stati coinvolti in frodi fiscali.