Riduzione aliquota IVA per il settore turistico e alberghiero

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Dal 1 ° novembre 2018, alcune attività commerciali potranno beneficiare di un’aliquota IVA ridotta del 5%. In particolare i soggetti interessati saranno principalmente: ristoranti, hotel, sale fitness, fiere, parchi di divertimento e ricreativi.

Attività interessate alla modifica  

Tra le tante misure adottate, il Decreto Legge n. 89 del 4 ottobre 2018 stabilisce che a partire dal 1 ° novembre 2018 le seguenti attività saranno soggette ad una aliquota IVA del 5%:

  • servizi di pernottamento nel settore alberghiero o settori con funzioni analoghi, incluso il camping;
  • servizi di ristorazione e catering, con l’eccezione delle bevande alcoliche che non siano birra;
  • servizi che consentano l’accesso ad aree fieristiche, parchi di divertimento e parchi ricreativi;
  • la messa a disposizione di strutture sportive per praticare sport ed educazione fisica.

Il Decreto individua i codici attività specifici oggetto del beneficio.

La motivazione dell’intervento legislativo

La  misura normativa di riduzione dell’aliquota IVA dal 9% al 5% per i servizi di accoglienza è stata adottata al fine di combattere l’alto livello di evasione fiscale nel settore turistico locale di questi ultimi anni e di far riemergere significative quote di basi imponibile IVA.

In questi ultimi anni il settore fieristico, dei parchi divertimento e ricreativi, nonché di quello sportivo, hanno beneficiato di consistenti investimenti e conseguentemente si è registrata la nascita di parchi di divertimento e avventura in diverse parti del paese. Con la misura adottata il legislatore si propone di incentivare lo sviluppo del settore con la valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico della Romania.

Ulteriori chiarimenti

È bene evidenziare come la riduzione dell’aliquota IVA nell’ambito della consumazione di cibi e bevande interessa solo quelle attività che dimostrano di avere uno spazio specificatamente destinato alla ricezione della clientela e del consumo degli alimenti e bevande e non della semplice vendita. Perciò sono esclusi coloro che effettuano servizi di consegna a domicilio o semplicemente non garantiscano un consumo in loco.

Considerata ancora l’incertezza applicativa della recente normativa, è opportuno valutare attentamente i singoli servizi offerti al fine di adeguare eventualmente le aliquote IVA.

Ulteriori precisazioni saranno fornite alla clientela su specifica richiesta.

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Cristian Meneghetti

Commercialista italiano, opera in Romania, esperto in fiscalità internazionale, laureato in Economia e Commercio presso l’Università di Venezia.